Accesso Civico

Ultima modifica 11 luglio 2023

Accesso Civico

Cos'è il diritto di accesso civico

L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che il Comune ha l’obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale (accesso civico "semplice") e di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico "generalizzato") ed è disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 5bis del medesimo decreto.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 (accesso civico "semplice") va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La richiesta di accedere ai dati e ai documenti ulteriorei detenuti dal Comune (accesso civico "generalizzato") va presentata, alternativamente, o all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, oppure all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

La richiesta può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, ed è gratuita.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

• tramite portale online cliccando qui
• tramite posta elettronica certificata/ordinaria (pec o mail) all'indirizzo comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it, indicando nell'oggetto "Esercizio dell'accesso civico"
• tramite posta ordinaria (farà fede la data del protocollo)

Modulo di richiesta accesso civico semplice
Modulo di richiesta accesso civico generalizzato
 
Per un dettaglio sulle modalità di esercizio del diritto di accesso civico sia da parte di chi propone l'istanza, sia da parte dei controinteressati nel procedimento, è possibile consultare le Linee Guida ANAC 1309/2016 che disciplinano le modalità per esercitare il diritto di accesso civico e individuano esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013.

Qualora la richiesta di accesso sia indirizzata al Responsabile della Trasparenza o all'URP, la stessa viene a trasmessa al Responsabile di Servizio competente per materia, che svolge l'istruttoria e le attività di infomrmazione ai controinteressati eventualalemnte necessarie.

A chi rivolgersi se non si riceve risposta

In caso di mancato riscontro e nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso il richiedente può presentare richiesta di riesame indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Come si può proporre ricorso

Contro la decisione di diniego del Servizio competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o presentare ricorso al difensore civico regionale, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

 


 

Registro accessi anno 2017

Servizio Istituzionale
Servizio Servizio Edilizia/SUE e Pianificazione Urbana
Servizio Polizia Locale
Servizio Entrate e Tributi
 

 


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