Sanzioni amministrative diverse dal CdS

Ultima modifica 11 luglio 2023

Argomenti :
Polizia

Ufficio di competenza

Polizia Locale

Chi riceve un verbale dalla Polizia Locale di Peschiera Borromeo (o da altre forze di Polizia quando indichino il Comune o il Sindaco di Peschiera Borromeo quale autorità competente all’adozione del provvedimento sanzionatorio) per violazioni di leggi, regolamenti e ordinanze diversi dal Codice della Strada, può rivolgersi, per chiarimenti e informazioni, al Front Office della Polizia Locale, in via Carducci 14 - tel. 02-5538300.

Tale tipo di violazione si configura ogni qualvolta venga posto in essere un comportamento stabilito come irregolare da norme nazionali, regionali o locali e punito da una sanzione amministrativa pecuniaria. La normativa generale è quella di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo quanto specificato nella normativa speciale di riferimento.
Il verbale è elevato nei confronti del trasgressore (colui che ha commesso la violazione) e/o dell'obbligato in solido (proprietario, titolare di autorizzazione) se indicato nel verbale, per violazioni relative al commercio su aree pubbliche o private, pubblici esercizi, errato conferimento dei rifiuti, regolamenti e ordinanze comunali ecc..
Entro 30 giorni dalla notifica (verbale pervenuto a casa, ritirato alla posta o alla casa comunale) o contestazione del medesimo, il destinatario dell’atto può inoltrare scritti difensivi e documenti alla competente autorità indicata nel verbale, chiedendo nel contempo di essere ascoltato personalmente. Di seguito alla valutazione degli scritti difensivi ed eventualmente dall'audizione personale, verrà emessa ordinanza di archiviazione nel caso che la competente autorità abbia rilevato una motivazione per l'annullamento del verbale, ovvero, nel caso di conferma del verbale, una ordinanza di ingiunzione di pagamento per un importo compreso tra il minimo e il massimo edittale previsto per tale violazione.

Modalità di pagamento

Il verbale di accertamento deve essere pagato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, con le modalità indicate nel verbale stesso, che variano secondo la norma violata.
In assenza di pagamento entro 60 giorni e in mancanza di presentazione degli scritti difensivi, l'autorità competente emetterà ordinanza d'ingiunzione di pagamento.
L’ordinanza ingiunzione emessa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica seguendo la modalità di pagamento in essa indicate.
È ammesso avverso l'ordinanza ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Riscossione coattiva

Nel caso in cui l'ordinanza ingiunzione non venga pagata nei termini, la somma dovuta viene iscritta a ruolo e recuperata tramite il concessionario della riscossione, mediante l'emissione di cartella di pagamento.
In essa viene anche contabilizzata una maggiorazione del 10% per ogni semestre.

Tempi

Per la notifica del verbale
Il verbale di accertamento quando è possibile deve essere contestato immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido, altrimenti deve essere inviato entro il termine di 90 giorni dalla violazione commessa.

Per il pagamento del verbale
E’ ammesso il pagamento della sanzione indicata nel verbale entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione ai sensi dell’art. 16 Legge del 24/11/1981, n. 689.

Reclami ricoprsi opposizioni

Avverso il verbale di accertamento
Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, gli interessati, a norma dell’art. 17 Legge 689/1981, possono presentare scritti difensivi e documenti all’autorità competente indicata sul verbale stesso e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Nel caso di mancato pagamento del verbale senza che siano stati presentati scritti difensivi o nel caso in cui gli scritti difensivi presentati non siano ritenuti fondati, l’Autorità competente emette un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 18 Legge 689/1981, con la quale viene determinato ed ingiunto il pagamento della somma dovuta.

Avverso l’ordinanza ingiunzione
Entro 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace di Milano, salvo le materie previste dai commi 2 e 3 dell’art. 22 bis della Legge 689/1981 per le quali è prevista la competenza del Tribunale.
Sull’ordinanza ingiunzione notificata è indicata l’autorità giurisdizionale a cui ricorrere.

Normativa di riferimento
Legge del 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche e integrazioni.


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